Art. 1.
(Discriminazioni sul lavoro).

      1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali» sono sostituite dalle seguenti: «, di handicap, di età o motivata dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale o dalle convinzioni personali».
      2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, le parole: «sul sesso» sono sostituite dalle seguenti: «sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale» e al quarto comma, dopo la parola: «soltanto» sono inserite le seguenti: «, per quel che riguarda le lavoratrici,».
      3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «uomini e donne» sono inserite le seguenti: «o qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale».
      4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, le parole: «del loro sesso» sono sostituite dalle seguenti: «della loro identità di genere o del loro orientamento sessuale».